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D.P.R. 380/2001

Art. 66 — (L) Documenti in cantiere (legge n

ELI /it/dpr/2001/06/06/380/art/66parte di D.P.R. 380/2001
Art. 66. (L) Documenti in cantiere (legge n. 1086 del 1971, art. 5) 1. Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere, di cui all'articolo 53, comma 1, a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati all'articolo 65, commi 3 e 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonche' un apposito giornale dei lavori. 2. Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti e' responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori e' anche tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi piu' importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.

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