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D.P.R. 380/2001

Art. 61 — (L) Abitati da consolidare (legge 3 febbraio 1974, n

ELI /it/dpr/2001/06/06/380/art/61parte di D.P.R. 380/2001
Art. 61. (L) Abitati da consolidare (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 2) 1. In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione. 2. Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del competente ufficio tecnico regionale o comunale, possono eccezionalmente essere intraprese anche prima della predetta autorizzazione, la quale comunque dovra' essere richiesta nel termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori.

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