Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 380/2001Art. 133
D.P.R. 380/2001

Art. 133 — (L) Provvedimenti di sospensione dei lavori (legge 9 gennaio 1991, n

ELI /it/dpr/2001/06/06/380/art/133parte di D.P.R. 380/2001
Art. 133. (L) Provvedimenti di sospensione dei lavori (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 35; decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109) 1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, con il provvedimento mediante il quale ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione. L'inosservanza del termine comporta l'ulteriore irrogazione della sanzione amministrativa e l'esecuzione forzata delle opere con spese a carico del proprietario.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 380/2001 · fonte Normattiva ↗

← Art. 132 Art. 134 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.