Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 380/2001Art. 130
D.P.R. 380/2001

Art. 130 — (L) Certificazioni e informazioni ai consumatori (legge 9 gennaio 1991, n

ELI /it/dpr/2001/06/06/380/art/130parte di D.P.R. 380/2001
Art. 130. (L) Certificazioni e informazioni ai consumatori (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 32) 1. Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere certificate secondo le modalita' stabilite con proprio decreto dal Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al comma 1 sono obbligate a riportare su di essi gli estremi dell'avvenuta certificazione. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis" E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 380/2001 · fonte Normattiva ↗

← Art. 129 Art. 131 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.