D.P.R. 380/2001
Art. 106 — (L) Esenzione per le opere eseguite dal genio militare (legge 3 febbraio 1974, n
Art. 106. (L) Esenzione per le opere eseguite dal genio militare (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33) 1. Per le opere che si eseguono a cura del genio militare l'osservanza delle disposizioni di cui alle sezioni II e III del presente capo e' assicurata dall'organo all'uopo individuato dal Ministero della difesa.
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