D.P.R. 380/2001
Art. 103 — (L) Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche (legge 3 febbraio 1974, n
Art. 103. (L) Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 29) 1. Nelle localita' di cui all'articolo 61 e in quelle sismiche di cui all'articolo 83 gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici delle amministrazioni statali e degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio tecnico della regione a norma degli articoli 61 e 94. 2. I funzionari di detto ufficio debbono altresi' accertare se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni procedano in conformita' delle presenti norme. 3. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.
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- D.L. 76/07 — Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (20G00096)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n. 228), ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera p-quater)) la modifica dell'art.…
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