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D.P.R. 77/2001

Art. 40 — Abrogazioni

ELI /it/dpr/2001/01/11/77/art/40parte di D.P.R. 77/2001
Art. 40. Abrogazioni 1. E' abrogato il punto 1.11 dell'allegato F al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997. Nota all'art. 40: - L'allegato F al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, (Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni), come modificato dal decreto qui pubblicato e' il seguente: Allegato F CONDIZIONI PREVISTE PER LE AUTORIZZAZIONI GENERALI E LE LICENZE INDIVIDUALI 1. In generale le condizioni per il conseguimento delle autorizzazioni generali possono riguardare: 1.1 le esigenze fondamentali; 1.2. la fornitura delle informazioni necessarie per verificare l'ottemperanza alle condizioni stabilite ed a fini statistici: 1.3. la prevenzione di comportamenti anticoncorrenziali nei mercati delle telecomunicazioni, comprese misure volte ad assicurare che le condizioni economiche siano non discriminatorie e non provochino distorsioni della concorrenza; in particolare nel caso di fornitura di servizi di telecomunicazioni a disposizione del pubblico: 1.4. l'uso efficace ed effettivo della capacita' di numerazione 1.5. la protezione degli utenti e degli abbonati al fine di assicurare l'uguaglianza di trattamento per quanto riguarda: 1.5.1. l'approvazione preliminare da parte dell'Autorita' stessa dei contratti tipo per abbonati; 1.5.2. la fornitura di fatture dettagliate e documentate; 1.5.3. la istituzione di una procedura per dirimere le controversie; 1.5.4. la pubblicizzazione delle variazioni delle condizioni di accesso, incluse quelle attinenti alle condizioni economiche, alla qualita' ed alla disponibilita' del servizio; 1.6. il contributo finanziario per la fornitura del servizio universale ove previsto; 1.7. la disponibilita' della banca dati degli utenti necessaria per la redazione dell'elenco generale degli abbonati; 1.8. la fornitura dei servizi di emergenza; 1.9. l'interconnessione delle reti e l'interoperabilita' dei servizi; 1.10. le disposizioni speciali per le persone disabili; 1.11. (abrogato). 2. Le condizioni per il rilascio delle licenze individuali, in aggiunta a quelle di cui al punto 1. possono riguardare; 2.1. l'attribuzione di diritti di numerazione in coerenza con lo schema nazionale di numerazione; 2.2. la copertura geografica e della popolazione; 2.3. l'uso effettivo e la gestione efficace di frequenze radio; 2.4. le esigenze specifiche ambientali e di assetto territoriale, comprese le prescrizioni sull'accesso a terreni pubblici o privati e sull'ubicazione e sull'uso comune delle strutture; 2.5. la durata delle licenze individuali tale da garantire l'uso efficace delle frequenze radio e delle numerazioni nonche' l'utilizzazione di terreni pubblici o privati; 2.6. fornitura del servizio universale; 2.7. gli operatori che sono stati notificati tra quelli aventi notevole forza di mercato significativa; 2.8. l'assetto societario, ivi compresa la solidita' finanziaria ed il grado di competenza tecnica del richiedente; 2.9. la qualita', la disponibilita' e la continuita' del servizio e della rete; 2.10. la fornitura di linee affittate; 2.11. gli standard tecnici e di qualita' definiti dall'Autorita'.

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