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D.P.R. 77/2001

Art. 30 — Accesso speciale alla rete

ELI /it/dpr/2001/01/11/77/art/30parte di D.P.R. 77/2001
Art. 30. Accesso speciale alla rete 1. L'Autorita' assicura che gli organismi di telecomunicazioni con significativo potere di mercato nella fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse soddisfino le richieste ragionevoli degli organismi che forniscono i servizi di telecomunicazioni per l'accesso alla rete telefonica pubblica fissa in punti terminali di rete differenti da quelli correntemente forniti di cui all'allegato VI. Questo obbligo puo' essere limitato esclusivamente per casi specifici e qualora esistano alternative tecniche e commerciali valide all'accesso speciale richiesto e qualora l'accesso richiesto sia inadeguato rispetto ai mezzi disponibili per soddisfare la richiesta. 2. Gli organismi di telecomunicazioni che richiedono un accesso speciale alla rete possono sottoporre la richiesta all'Autorita' prima che venga presa la decisione definitiva di limitare o rifiutare l'accesso. Nel caso in cui un organismo di telecomunicazioni con significativo potere di mercato rifiuti una domanda di accesso speciale alla rete, esso e' tenuto a fornire, entro trenta giorni dalla richiesta, spiegazioni motivate sulle ragioni alla base del rifiuto. 3. Le modalita' tecniche e commerciali per l'accesso speciale alla rete sono oggetto di accordo tra le parti interessate, fatto salvo l'intervento dell'Autorita' di cui ai commi 2, 4 e 5. L'accordo puo' prevedere il rimborso all'organismo di telecomunicazioni avente significativo potere di mercato dei costi sostenuti per fornire l'accesso richiesto alla rete, nel rispetto assoluto dei principi dell'orientamento ai costi. 4. L'Autorita' puo' intervenire di propria iniziativa in qualsiasi momento ove cio' sia giustificato ai fini di un'effettiva concorrenza e interoperabilita' dei servizi e se una delle due parti lo richiede, per definire condizioni non discriminatorie, eque e ragionevoli per le due parti e garantire il massimo beneficio a tutti gli utenti. 5. L'Autorita' puo' intervenire, nell'interesse di tutti gli utenti, per far si' che i contratti prevedano condizioni conformi ai criteri di cui al comma 4, siano conclusi e applicati efficientemente e tempestivamente e prevedano condizioni circa la conformita' alle norme pertinenti, l'osservanza delle prescrizioni essenziali e la garanzia di qualita' per l'intero ciclo di attivita'. 6. Le condizioni fissate dall'Autorita' sulla base del comma 5 sono pubblicate come indicato all'articolo 25, comma 3. 7. L'Autorita' assicura che gli organismi di telecomunicazioni con significativo potere di mercato, di cui al comma 1, rispettino il principio di non discriminazione quando utilizzano le reti telefoniche pubbliche fisse e, piu' in particolare, qualsiasi sistema di accesso speciale alla rete, per fornire servizi di telecomunicazioni a disposizione del pubblico. Tali organismi applicano condizioni analoghe in circostanze analoghe agli organismi fornitori di servizi analoghi e forniscono servizi di accesso speciale alla rete e informazioni a terzi alle stesse condizioni e con la stessa qualita' previste per i propri servizi o per quelli delle proprie affiliate o associate. 8. Gli organismi di telecomunicazioni che hanno stipulato accordi di accesso speciale alla rete sono tenuti a fornire all'Autorita', su richiesta, il contenuto degli accordi stessi. Fatti salvi i diritti e gli obblighi dell'Autorita' di procedere alla divulgazione del contenuto degli accordi, ove indispensabile per l'adempimento dei suoi compiti, l'Autorita' tratta in maniera riservata le parti degli accordi stessi che trattano della strategia commerciale.

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