D.P.R. 77/2001
Art. 24 — Contratti
Art. 24. Contratti 1. L'Autorita' assicura che gli organismi di telecomunicazioni che forniscono l'accesso alle reti telefoniche pubbliche fisse e mobili predispongano uno schema di contratto nel quale sia precisato il servizio da fornire e le condizioni ed i termini di disponibilita' al pubblico. Il contratto o le condizioni e i termini disponibili al pubblico specificano almeno il tempo di fornitura del collegamento iniziale e i tipi di servizio di manutenzione offerti, le compensazioni e i rimborsi agli abbonati in caso di servizio insoddisfacente, nonche' una sintesi della procedura da seguire per la soluzione delle controversie, a norma dell'articolo 38, e contengono informazioni sui livelli di qualita' del servizio. 2. L'Autorita' ha la facolta', di propria iniziativa o su richiesta di un'organizzazione che difende gli interessi degli utenti o dei consumatori, di richiedere modifiche delle condizioni contrattuali di cui al comma 1 e delle condizioni dei regimi di compensazione e di rimborso applicati, al fine di garantire la tutela dei diritti degli utenti e degli abbonati secondo le disposizioni del presente regolamento.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 259/08 — Codice delle comunicazioni elettroniche.autoritativoha disposto (con l'art. 218, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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