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D.P.R. 77/2001

Art. 1 — Definizioni

ELI /it/dpr/2001/01/11/77/art/1parte di D.P.R. 77/2001
Art. 1. Definizioni 1. Le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, si applicano al presente regolamento. 2. Le definizioni di cui al comma 1, ai fini del presente regolamento, sono integrate dalle seguenti: a) "consumatore": persona fisica che utilizza un servizio pubblico di telecomunicazioni a scopi non lavorativi, commerciali o professionali; b) "posto telefonico pubblico a pagamento": posto telefonico a disposizione del pubblico, utilizzabile con monete e carte di credito o di addebito e schede prepagate; c) "Autorita' nazionale di regolamentazione", di seguito denominata "Autorita'": l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni istituita dalla legge 31 luglio 1997, n. 249; d) "organismo con significativo potere di mercato": organismo autorizzato a fornire reti telefoniche pubbliche fisse e servizi di telefonia vocale avente notevole forza di mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera am), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, notificato come tale dall'Autorita' alla Commissione europea. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sul l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre l985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 17 comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' il seguente: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell'entrata in vigore delle norme regolamentari.". Note all'art. 1: - La legge 31 luglio 1997, n. 249, reca: "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.". - Il decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, reca: "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni.". Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 1, lettera am): "1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: a)-al) (omissis); am) "notevole forza di mercato", la posizione di un organismo che detenga oltre il 25% della quota di un particolare mercato delle telecomunicazioni in ambito nazionale o nell'ambito geografico ove e' autorizzato ad operare; l'Autorita', sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, puo' comunque stabilire che un organismo che detiene, nel rispettivo mercato, una quota inferiore o uguale al 25% disponga di una notevole forza di mercato e, viceversa, che un organismo detentore, nel rispettivo mercato, di una quota superiore al 25% non disponga di una notevole forza di mercato. In entrambi i casi, la decisione deve tener conto della capacita' dell'organismo di influenzare le condizioni di mercato, del fatturato relativo alla dimensione del mercato, del controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, dell'accesso alle risorse finanziarie, della sua esperienza nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato.".

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