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D.P.R. 445/2000

Art. 7 — (L) Redazione e stesura di atti pubblici

ELI /it/dpr/2000/12/28/445/art/7parte di D.P.R. 445/2000
Art. 7. (L) Redazione e stesura di atti pubblici 1. I decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti pubblici, e le certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione nel tempo. 2. Il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni, acronimi, ed espressioni in lingua straniera, di uso comune. Qualora risulti necessario apportare variazioni al testo, si provvede in modo che la precedente stesura resti leggibile.

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