D.P.R. 445/2000
Art. 51 — Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni
Art. 51. Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni 1. Le pubbliche amministrazioni adottano un piano di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati in attuazione delle disposizioni del presente testo unico e secondo le norme tecniche delimita dall'Autorita' per l'informatica della pubblica amministrazione. 2. Le pubbliche amministrazioni provvedono a realizzare o revisionare sistemi informativi finalizzati alla totale automazione delle fasi di produzione, gestione, diffusione ed utilizzazione dei propri dati, documenti, procedimenti ed atti in conformita' alle disposizioni del presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali. 3. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 82/03 — Codice dell'amministrazione digitale.autoritativoha disposto (con l'art. 75, comma 1, lettera b)) l'abrogazione dell'art. 51.
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