D.P.R. 445/2000
Art. 40 — (L) Certificazioni contestuali
Art. 40. (L) Certificazioni contestuali 1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualita' personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.
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- L. 183/11 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Lautoritativoha disposto (con l'art. 15, comma 1, lettera a)) la modifica della rubrica dell'art. 40 e l'introduzione dei commi 01 e 02 all'art. 40.
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