D.P.R. 445/2000
Art. 32 — (L) Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute
Art. 32. (L) Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute 1. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.
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