D.P.R. 445/2000
Art. 25 — Firma di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
Art. 25. Firma di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni 1. In tutti i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni la firma autografa o la firma, comunque prevista, e' sostituita dalla firma digitale, in conformita' alle norme del presente testo unico. 2. L'uso della firma digitale integra e sostituisce ad ogni fine di legge l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 82/03 — Codice dell'amministrazione digitale.autoritativoha disposto (con l'art. 75, comma 1, lettera b)) l'abrogazione dell'art. 25.
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