D.P.R. 445/2000
Art. 15 — Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile
Art. 15. Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile 1. In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile o di dati concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, si osservano le disposizioni speciali sulle funzioni e sui poteri consolari.
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- D.lgs 196/06 — Codice in materia di protezione dei dati personali.autoritativoha disposto (con l'art. 174, comma 12) l'introduzione dell'art. 15-bis.
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