D.P.R. 445/2000
Art. 13 — (R) Libri e scritture
Art. 13. (R) Libri e scritture 1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformita' alle disposizioni del presente testo unico e secondo le regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo 8, comma 2.
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Abroga · 1
- D.lgs 82/03 — Codice dell'amministrazione digitale.autoritativoha disposto (con l'art. 75, comma 1, lettera b)) l'abrogazione dell'art. 13.
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