Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 444/2000Art. 72
D.P.R. 444/2000

Art. 72

ELI /it/dpr/2000/12/28/444/art/72parte di D.P.R. 444/2000
Articolo 72 (R) Responsabilita' dei controlli 1. Ai fini dei controlli di cui all'articolo 71 le amministrazioni certificanti individuano e rendono note le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalita' per la loro esecuzione. 2. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 444/2000 · fonte Normattiva ↗

← Art. 71 Art. 73 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.