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D.P.R. 444/2000

Art. 45

ELI /it/dpr/2000/12/28/444/art/45parte di D.P.R. 444/2000
Articolo 45 (L-R) Documentazione mediante esibizione 1. - 2. Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a stati, qualita' personali e fatti attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di identita' o di riconoscimento in corso di validita', la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento stesso. 3. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identita' o di riconoscimento non in corso di validita' gli stati, le qualita' personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purche' l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

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