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D.P.R. 444/2000

Art. 42

ELI /it/dpr/2000/12/28/444/art/42parte di D.P.R. 444/2000
Articolo 42 (R) Certificati di abilitazione 1. Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione o di procedimenti autorizzatori all'esercizio di determinate attivita' ancorche' definiti "certificato", sono denominati rispettivamente "diploma" o "patentino".

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