Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 444/2000Art. 20
D.P.R. 444/2000

Art. 20 — (R) Copie di atti e documenti informatici

ELI /it/dpr/2000/12/28/444/art/20parte di D.P.R. 444/2000
Art. 20. (R) Copie di atti e documenti informatici 1. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni dei presente testo unico. 2. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del Codice civile, se ad essi e' apposta o associata la firma digitale di colui che li spedisce o rilascia, secondo le disposizioni del presente testo unico. 3. Le copie su supporto informatico di documenti, formati in origine su supporto cartaceo o comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale e' autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2. 4. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 2 esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge. 5. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate nell'articolo 8. comma 2.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 444/2000 · fonte Normattiva ↗

← Art. 19 Art. 21 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.