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D.P.R. 283/2000

Art. 9 — Rilascio dell'autorizzazione

ELI /it/dpr/2000/09/07/283/art/9parte di D.P.R. 283/2000
Art. 9. Rilascio dell'autorizzazione 1. Il Soprintendente regionale delibera sulla richiesta di autorizzazione con provvedimento espresso, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da adottarsi, rispettivamente per le ipotesi disciplinate dagli articoli 7 e 8, nel termine di centoventi e novanta giorni dal ricevimento dell'istanza. 2. Qualora il Soprintendente regionale chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, o proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente, il termine di cui al comma 1 e' sospeso fino all'acquisizione della documentazione richiesta, ovvero delle risultanze degli accertamenti d'ufficio, e comunque non oltre sessanta giorni. Nota all'art. 9: - L'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi' dispone: "Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".

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