Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 283/2000Art. 6
D.P.R. 283/2000

Art. 6 — Alienabilita' degli immobili inseriti negli elenchi

ELI /it/dpr/2000/09/07/283/art/6parte di D.P.R. 283/2000
Art. 6. Alienabilita' degli immobili inseriti negli elenchi 1. Fermi restando i casi di inalienabilita' di cui all'articolo 2, l'alienazione dei beni inseriti negli elenchi di cui all'articolo 3, comma 1, come modificati dal Soprintendente regionale a norma dell'articolo 4, e' soggetta ad autorizzazione. 2. Gli immobili del demanio artistico e storico delle regioni, delle province e dei comuni non inseriti negli elenchi di cui agli articoli 3, comma 1, non sono alienabili.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 283/2000 · fonte Normattiva ↗

← Art. 5 Art. 7 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.