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D.P.R. 283/2000

Art. 20 — Commissario ad acta

ELI /it/dpr/2000/09/07/283/art/20parte di D.P.R. 283/2000
Art. 20. Commissario ad acta 1. I termini previsti dagli articoli 9 e 15 per provvedere in ordine alle richieste di alienazione e di conferimento in concessione o mediante convenzione sono perentori. 2. In caso di inerzia del Soprintendente regionale, il Ministro provvede a norma dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nominando, senza procedere a contestazione, un commissario ad acta che delibera entro trenta giorni. 3. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche nel caso in cui il Ministro non provveda alla nomina del commissario ad acta in ordine alle richieste di autorizzazione di altre amministrazioni statali. Note all'art. 20: - L'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' recita: "3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimita'". - L'art. 5, comma 2.c-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: "2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 95, primo comma, della Costituzione: a) - c) (omissis); c-bis) puo' deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti;".

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