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D.P.R. 283/2000

Art. 2 — Beni inalienabili

ELI /it/dpr/2000/09/07/283/art/2parte di D.P.R. 283/2000
Art. 2. Beni inalienabili 1. Gli immobili indicati nell'articolo 1, comma 1, sono inalienabili quando siano: a) beni riconosciuti, con provvedimento avente forza di legge, monumenti nazionali; b) beni di interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, d'ora in avanti indicato come "Testo unico"; c) beni di interesse archeologico; d) beni che documentano l'identita' e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche, riconosciuti con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, d'ora in avanti indicato come "Ministro", anche su proposta delle altre amministrazioni statali, delle regioni e degli altri enti territoriali o di associazioni titolari di interessi diffusi. 2. Gli immobili indicati al comma 1 possono essere oggetto di conferimento in concessione o di utilizzazione mediante convenzione, nei limiti e con le modalita' previste dal presente regolamento. Nota all'art. 2: - Il comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e' il seguente: "1. Sono beni culturali disciplinati a norma di questo titolo: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico; b) le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante; c) le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico; d) i beni archivistici; e) i beni librari".

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