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D.P.R. 283/2000

Art. 18 — Liquidazione dei danni

ELI /it/dpr/2000/09/07/283/art/18parte di D.P.R. 283/2000
Art. 18. Liquidazione dei danni 1. Nel caso disciplinato dall'articolo 17, l'accertamento e la liquidazione degli eventuali danni causati al bene dall'inadempienza del concessionario possono essere affidati a una commissione di tre membri, da nominarsi uno dall'alienante, uno dall'acquirente ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'acquirente.

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