D.P.R. 283/2000
Art. 18 — Liquidazione dei danni
Art. 18. Liquidazione dei danni 1. Nel caso disciplinato dall'articolo 17, l'accertamento e la liquidazione degli eventuali danni causati al bene dall'inadempienza del concessionario possono essere affidati a una commissione di tre membri, da nominarsi uno dall'alienante, uno dall'acquirente ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'acquirente.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 42/01 — Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della leggeautoritativoha disposto (con l'art. 184) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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