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D.P.R. 283/2000

Art. 15 — Rilascio dell'autorizzazione

ELI /it/dpr/2000/09/07/283/art/15parte di D.P.R. 283/2000
Art. 15. Rilascio dell'autorizzazione 1. Il Soprintendente regionale si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 14 con provvedimento espresso, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da adottarsi nel termine di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza. 2. Qualora il Soprintendente regionale chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, o proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente, il termine di cui al comma 1 e' sospeso fino all'acquisizione della documentazione richiesta, ovvero delle risultanze degli accertamenti d'ufficio, e comunque non oltre sessanta giorni. Nota all'art. 15: - Per l'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda la nota all'art. 9.

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