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D.P.R. 283/2000

Art. 13 — Diritto di prelazione di altri enti

ELI /it/dpr/2000/09/07/283/art/13parte di D.P.R. 283/2000
Art. 13. Diritto di prelazione di altri enti 1. Gli enti alienanti danno notizia, sul bollettino ufficiale regionale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicita', dei beni di cui all'articolo 1, di loro proprieta', per l'alienazione dei quali hanno avanzato richiesta di autorizzazione al Ministero, con la descrizione dei beni stessi e l'indicazione, per ciascuno, del prezzo di mercato corrente. 2. La regione, la provincia ed il comune nel territorio dei quali e' situato il bene, e gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nel termine di quaranta giorni dalla denuncia, formulano al Ministero la proposta di prelazione, dichiarando l'eventuale irrevocabile intento di acquistare il bene e di corrisponderne il prezzo all'alienante. 3. Il Ministero, qualora rinunci all'acquisto, emette nel termine previsto dall'articolo 12, comma 3, il decreto di prelazione a favore dell'ente richiedente. 4. In caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello indicato dall'alienante nella richiesta di autorizzazione, la regione, la provincia ed il comune nel territorio dei quali e' situato il bene hanno facolta' di esercitare la prelazione. Si applicano l'articolo 12, comma 4, ed i commi 2 e 3 del presente articolo. 5. In caso di esercizio della prelazione da parte di un ente titolare di demanio, il Ministero aggiorna automaticamente gli elenchi di cui agli articoli 3 e 5. Nota all'art. 13: - L'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e' il seguente: "Art. 1 (Fusioni, trasformazioni e conferimenti). - 1. Gli enti creditizi pubblici iscritti all'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni, conferimenti o fusioni, risultino comunque societa' per azioni operanti nel settore del credito".

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