D.P.R. 283/2000
Art. 11 — Risoluzione del contratto
Art. 11. Risoluzione del contratto 1. Nel contratto di alienazione dei beni indicati all'articolo 1, l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 10 costituisce obbligazione principale dell'acquirente. 2. Per il caso di inadempimento dell'obbligazione di cui al comma 1, nel contratto di alienazione sono previste: a) la clausola di cui all'articolo 1456 del codice civile; b) la clausola penale di cui all'articolo 1382 del codice civile, con la quale l'acquirente si obbliga a versare a titolo di risarcimento una somma pari al venticinque per cento del prezzo, salvo maggior danno. 3. Il Soprintendente regionale comunica all'ente alienante le inadempienze dell'acquirente accertate nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali. 4. La dichiarazione di valersi della clausola risolutiva e' adottata entro novanta giorni dal verificarsi dell'inadempimento o dalla conoscenza di questo ovvero entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3. Note all'art. 11: - Gli articoli 1382 e 1456 del codice civile cosi' dispongono: "Art. 1382 (Effetti della clausola penale). - La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti e' tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non e' stata convenuta la risarcibilita' del danno ulteriore. La penale e' dovuta indipendentemente dalla prova del danno". "Art. 1456 (Clausola risolutiva espressa). - I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalita' stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola riso-lutiva".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 42/01 — Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della leggeautoritativoha disposto (con l'art. 184) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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