D.P.R. 252/1998
Art. 14 — Entrata in vigore
Art. 14. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 159/09 — Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposautoritativoha disposto (con l'art. 116, comma 4) la modifica dell'art. 14.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 252/1998 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.