Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 318/1997Art. 20
D.P.R. 318/1997

Art. 20 — Sistemi di comunicazioni mobili e personali

ELI /it/dpr/1997/09/19/318/art/20parte di D.P.R. 318/1997
Art. 20. Sistemi di comunicazioni mobili e personali 1. L'Autorita' rilascia le licenze individuali per la gestione dei sistemi mobili operanti in base allo standard DCS 1800, fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 8 e dall'articolo 6. 2. Nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 2, comma 7, l'Autorita' rilascia le licenze individuali per le applicazioni di accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni - telepoint; in particolare l'utilizzazione dello standard DECT e' ammessa, previo rilascio di licenza individuale: a) per l'accesso alle reti di telecomunicazioni; b) per la prestazione dei servizi mobili senza filo offerti al pubblico in ambito locale. 3. Non sono fissate restrizioni sull'abbinamento di tecnologie o sistemi mobili, in particolare qualora siano disponibili apparecchiature multistandard. L'Autorita', nel consentire l'abbinamento, accerta che sia garantita la concorrenza tra organismi di telecomunicazioni nei mercati interessati. 4. I titolari di licenze individuali per lo svolgimento dei servizi pubblici di comunicazioni mobili e personali possono provvedere direttamente alla installazione delle infrastrutture occorrenti per il funzionamento del sistema di comunicazioni mobili e personali, nonche' richiedere all'Autorita' l'assegnazione, a titolo oneroso, delle frequenze disponibili per i collegamenti in ponte radio. 5. I titolari di licenze individuali per lo svolgimento dei servizi pubblici di comunicazioni mobili e personali possono impiegare anche le infrastrutture fornite da terzi e possono provvedere all'uso in comune delle infrastrutture, di altri impianti e siti, limitatamente alle attivita' oggetto della licenza. 6. La sperimentazione delle applicazioni in tecnologia DECT e' subordinata ad autorizzazione provvisoria dell'Autorita'.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 318/1997 · fonte Normattiva ↗

← Art. 19 Art. 21 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.