Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 318/1997Art. 15
D.P.R. 318/1997

Art. 15 — Protezione dei dati e tutela della riservatezza delle reti e delle comunicazioni

ELI /it/dpr/1997/09/19/318/art/15parte di D.P.R. 318/1997
Art. 15. Protezione dei dati e tutela della riservatezza delle reti e delle comunicazioni 1. Per le problematiche attinenti alle misure di sicurezza adottate dai fornitori di telecomunicazione accessibili al pubblico, ai dati personali relativi agli utenti e agli abbonati, all'identificazione della linea chiamante e della linea collegata, nonche' alle chiamate a fini pubblicitari, si osservano le disposizioni di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676 e nei relativi decreti legislativi di attuazione. Nota all'art. 15: - Per le leggi numeri 675 e 676/1996, vedere nota all'art. 12.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 318/1997 · fonte Normattiva ↗

← Art. 14 Art. 16 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.