D.P.R. 318/1997
Art. 1 — Definizioni
Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: a) "diritti speciali", i diritti concessi da uno Stato membro a un numero limitato di imprese, mediante ogni strumento legislativo, regolamentare o amministrativo che, all'interno di una determinata area geografica, limiti a due o piu' il numero di dette imprese autorizzate a fornire un servizio o a svolgere un'attivita', non conformandosi a criteri di obiettivita', proporzionalita' e non discriminazione, o designi, non conformandosi a tali criteri, varie imprese in concorrenza, autorizzandole a fornire un servizio o a svolgere un'attivita', o conferisca a ciascuna impresa, non conformandosi a tali criteri, vantaggi legali o regolamentari che influiscono sostanzialmente sulla capacita' di qualsiasi altra impresa di fornire lo stesso servizio di telecomunicazioni o di svolgere la stessa attivita' nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti; b) "diritti esclusivi", i diritti concessi da uno Stato membro ad una impresa, mediante ogni atto legislativo, regolamentare o amministrativo che le riservi la facolta' di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attivita' all'interno di una determinata area geografica; c) "esigenze fondamentali", i motivi di interesse generale e di natura non economica che possono indurre uno Stato membro ad imporre condizioni relative all'installazione e all'esercizio di reti di telecomunicazioni o alla fornitura di servizi di telecomunicazioni, eventualmente limitandone l'accesso. Tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete, il mantenimento della sua integrita' e, in casi motivati, l'interoperabilita' dei servizi, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e gli obiettivi di pianificazione urbanistica e territoriale nonche' l'impiego efficace dello spettro di frequenze e l'astensione da interferenze dannose fra sistemi di telecomunicazioni via radio e altri sistemi basati sulla tecnologia delle trasmissioni spaziali o terrestri. La protezione dei dati comprende la tutela dei dati personali e la riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate nel rispetto della tutela dei diritti e delle liberta' fondamentali e dei diritti di persone giuridiche, enti o associazioni; d) "autorita' nazionale di regolamentazione", l'organismo o gli organismi incaricati di svolgere le funzioni di regolamentazione, giuridicamente distinti e funzionalmente indipendenti dagli organismi di telecomunicazioni; nel presente regolamento l'organismo e' denominato Autorita'; e) "organismo di telecomunicazioni", un ente pubblico o privato, ivi comprese le consociate da esso controllate, al quale sono riconosciuti diritti, anche speciali ed esclusivi, per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni nonche', se del caso, per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni; f) "utenti", i singoli, ivi compresi i consumatori, ovvero gli organismi che utilizzano o chiedono servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico; g) "abbonato", ogni persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con un fornitore di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico per la fornitura di detti servizi; h) "rete di telecomunicazioni", un sistema di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o le altre risorse che permettono la trasmissione di segnali tra punti terminali di rete definiti con mezzi a filo, radio, ottici o altri mezzi elettromagnetici; i) "rete pubblica di telecomunicazioni", una rete di telecomunicazioni utilizzata, in tutto o in parte, per fornire servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico; l) "rete privata di telecomunicazioni", una rete di telecomunicazioni che non e' utilizzata per fornire servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico; m) "rete telefonica pubblica fissa", una rete pubblica di telecomunicazioni commutata che e' impiegata, tra l'altro, per la fornitura del servizio di telefonia vocale tra i punti terminali della rete in postazioni fisse; n) "sistema di comunicazioni mobili e personali", un sistema costituito dall'installazione e dalla gestione di un'infrastruttura di reti mobili, collegate o meno ai punti terminali di una rete pubblica di telecomunicazioni, ai fini della trasmissione e della prestazione di servizi di radiocomunicazione agli utenti mobili; o) "rete televisiva via cavo", una infrastruttura terrestre per la diffusione o la distribuzione di segnali radiotelevisivi al pubblico; p) "servizio di comunicazioni mobili e personali", un servizio, ad esclusione di quelli via satellite, che consiste totalmente o parzialmente nella realizzazione di radiocomunicazioni con utenti mobili e si avvale, totalmente o parzialmente, di sistemi di comunicazioni mobili e personali; q) "servizio di telecomunicazioni", un servizio la cui fornitura consiste, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi; r) "servizio pubblico di telecomunicazioni", un servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico; s) "servizio di telefonia vocale", la fornitura al pubblico del trasporto diretto e della commutazione della voce in tempo reale in partenza e a destinazione dei punti terminali di una rete telefonica pubblica fissa, che consente ad ogni utente di utilizzare l'apparecchiatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale; t) "servizio telex", la fornitura al pubblico del trasporto diretto di messaggi telescritti, in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare l'apparecchiatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale; u) "servizio di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto o di circuito", la fornitura al pubblico del trasporto diretto di dati in partenza e a destinazione dei punti terminali di una rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare l'apparecchiatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale; v) "semplice rivendita di capacita'", la fornitura al pubblico, come servizio distinto, del trasporto di dati su circuiti affittati comprendente soltanto la commutazione, il trattamento, l'archiviazione di dati o la conversione di protocollo nella misura necessaria per la trasmissione in tempo reale in partenza e a destinazione della rete pubblica commutata; tale fornitura non e' configurabile come fornitura di rete pubblica di telecomunicazioni; w) "DCS 1800", lo standard paneuropeo per sistema radiomobile di comunicazione in tecnica numerica operante nella banda di frequenza attorno ai 1800 MHz; x) "GSM", lo standard paneuropeo per sistema radiomobile di comunicazione in tecnica numerica operante nella banda di frequenza attorno ai 900 MHz; y) "DECT", lo standard per le telecomunicazioni numeriche senza filo, conforme alle norme europee di telecomunicazioni ETSI ETS 300 175; z) "servizio universale", un insieme minimo definito di servizi di determinata qualita' disponibile a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni specifiche nazionali, ad un prezzo accessibile; aa) "condizioni di fornitura della rete aperta", le condizioni armonizzate che riguardano l'accesso aperto ed efficiente alle reti pubbliche ed, eventualmente, ai servizi pubblici di telecomunicazioni nonche' l'uso efficace delle reti e dei servizi; fatta salva la loro applicazione caso per caso, le condizioni di fornitura della rete aperta possono comprendere condizioni armonizzate relative ai seguenti punti: 1) le interfacce tecniche, ivi comprese, se del caso, la definizione e la realizzazione dei punti terminali di rete; 2) le condizioni di utilizzazione; 3) i principi di tariffazione; 4) l'accesso alle frequenze ed a numeri, indirizzi, denominazioni; ab) "interconnessione", il collegamento fisico e logico di reti di telecomunicazioni utilizzate dal medesimo organismo o da un altro organismo per consentire agli utenti di un organismo di comunicare con gli utenti dello stesso o di un altro organismo o di accedere ai servizi offerti da un altro organismo; ac) "autorizzazione", l'abilitazione che conferisce ad una impresa diritti e obblighi specifici per il settore delle telecomunicazioni e che consente alla medesima di fornire servizi di telecomunicazioni e, se del caso, di installare e di gestire reti di telecomunicazioni per la fornitura di siffatti servizi; le abilitazioni si distinguono in: 1) "autorizzazione generale": un'autorizzazione che, indipendentemente dal fatto di essere regolata da una "disciplina per categoria" o da una normativa generale e di prevedere o meno una registrazione, viene ottenuta su semplice denuncia di inizio attivita' ovvero mediante l'applicazione dell'istituto del silenzio - assenso; 2) "licenza individuale": un'autorizzazione rilasciata dall'Autorita' ad un'impresa per il conferimento di diritti specifici ovvero per assoggettarla ad obblighi specifici che, se del caso, si aggiungono a quelli dell'autorizzazione generale; detta impresa non puo' esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previo provvedimento dell'Autorita'; ad) "comitato ONP", il comitato di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289; ae) "linee affittate", le infrastrutture di telecomunicazioni che forniscono capacita' di trasmissione trasparente fra punti terminali di rete e che non includono la commutazione su richiesta, cioe' le funzioni di commutazione che possono essere controllate dall'utente nell'ambito della fornitura della linea affittata; af) "punto terminale di rete", il punto fisico nel quale all'utente viene fornito un accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni; le posizioni dei punti terminali di rete sono def- inite e costituiscono il limite delle reti pubbliche di telecomunicazioni; per i servizi di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete e' costituito dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti mobili; ag) "apparecchiatura terminale", un'apparecchiatura destinata ad essere collegata mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico ad una rete pubblica di telecomunicazioni, vale a dire ad essere collegata direttamente ad un punto terminale di una rete pubblica di telecomunicazioni o interfunzionare con una rete pubblica di telecomunicazioni, in quanto collegata direttamente o indirettamente ad un suo punto terminale per la trasmissione, il trattamento o la ricezione di informazioni; ah) "apparecchio telefonico pubblico a pagamento", un apparecchio telefonico ad uso pubblico che funziona mediante gettoni, monete, carte di credito o per l'addebito ovvero schede telefoniche; ai) "specifica tecnica", una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualita', le prestazioni, la sicurezza e le dimensioni, comprese le pre-scrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, il marchio e l'etichettatura; aj) "norma tecnica", una specifica tecnica adottata da un organismo normativo riconosciuto ai fini di un'applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non e' obbligatoria; al) "regola tecnica comune", una regola tecnica derivata da norme tecniche internazionali o europee valide nei Paesi della Unione europea e contenente solo i requisiti essenziali, la cui osservanza e' obbligatoria; am) "notevole forza di mercato", la posizione di un organismo che detenga oltre il 25% della quota di un particolare mercato delle telecomunicazioni in ambito nazionale o nell'ambito geografico ove e' autorizzato ad operare; l'Autorita', sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, puo' comunque stabilire che un organismo che detiene, nel rispettivo mercato, una quota inferiore o uguale al 25% disponga di una notevole forza di mercato e, viceversa, che un organismo detentore, nel rispettivo mercato, di una quota superiore al 25% non disponga di una notevole forza di mercato. In entrambi i casi, la decisione deve tener conto della capacita' dell'organismo di influenzare le condizioni di mercato, del fatturato relativo alla dimensione del mercato, del controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, dell'accesso alle risorse finanziarie, della sua esperienza nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato. an) "servizi a chiosco", servizi offerti da centri il cui accesso e' generalizzato, ossia senza parola chiave identificativa dell'utente telefonico acquisitore dei servizi; ao) "deficit sull'accesso", la differenza tra i costi di installazione e gestione della rete locale, impiegata per fornire l'accesso, ed i ricavi derivanti dai contributi di attivazione e dai canoni di abbonamento, inclusa la remunerazione normale del capitale impiegato; ap) "easy access", possibilita' dell'utente di selezionare direttamente il vettore (operatore di lunga distanza o interurbano) modificando la pre-selezione effettuata dall'operatore in posizione dominante di mercato al momento della effettuazione della chiamata; aq) "equal access", possibilita' dell'utente di pre-selezionare in modo permanente o di selezionare di volta in volta il vettore (operatore di lunga distanza o interurbano); ar) "pre-selezione del vettore", sistema che permette all'operatore/fornitore di servizi locali di instradare automaticamente le chiamate interurbane e internazionali di un cliente con il vettore interurbano scelto dal cliente, che non deve digitare codici speciali di selezione del vettore stesso prima di ogni chiamata. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289: "b) "comitato ONP", il comitato di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 90/387/CEE, trasposta con decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 259/08 — Codice delle comunicazioni elettroniche.autoritativoha disposto (con l'art. 218, comma 3, lettera u)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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