D.P.R. 420/1995
Art. 19 — Controlli
Art. 19. Controlli 1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni esercita i controlli necessari a verificare l'osservanza delle disposizioni recate dal presente regolamento per i servizi di cui all'art. 1, comma 1. 2. Il gestore della rete pubblica ed i fornitori dei servizi devono consentire l'accesso alle sedi ed alla documentazione onde consentire l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 259/08 — Codice delle comunicazioni elettroniche.autoritativoha disposto (con l'art. 218, comma 3, lettera o)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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