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D.P.R. 420/1995

Art. 19 — Controlli

ELI /it/dpr/1995/09/04/420/art/19parte di D.P.R. 420/1995
Art. 19. Controlli 1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni esercita i controlli necessari a verificare l'osservanza delle disposizioni recate dal presente regolamento per i servizi di cui all'art. 1, comma 1. 2. Il gestore della rete pubblica ed i fornitori dei servizi devono consentire l'accesso alle sedi ed alla documentazione onde consentire l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1.

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