D.P.R. 595/1993
Art. 5 — 1
Art. 5. 1. Nell'art. 8, comma 1, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, la parola "brevetto" e' sostituita con le parole "attestato di registrazione". Nota all'art. 5: - Si trascrive il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 795/1948, come modificato decreto qui pubblicato: "Art. 8. - Alla domanda, olre all'anzidetta dichiarazione di protezione, debbono essere uniti: 1) la prescritta attestazione di versamento nella forma stabilita dal successivo art. 38, comprovante il pagamento delle tasse dovute; 2) la marca da bollo prescritta, da applicare sull'attestato di registrazione; 3) lo stampo tipografico, atto a riprodurre il marchio in tutte le sue parti; 4) tre copie, esenti da bollo, ottenute dallo stampo tipografico e, nel caso in cui si rivendichi il colore, altre tre copie esenti da bollo, identiche all'esemplare del marchio applicato sulla dichiarazione di protezione. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito anche l'atto di procura, ovvero la lettera d'incarico, di cui all'art. 77 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera aa)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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