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D.P.R. 595/1993

Art. 29 — 1

ELI /it/dpr/1993/12/01/595/art/29parte di D.P.R. 595/1993
Art. 29. 1. Nel comma 1 dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, la parola "brevetti" e' sostituita con la parola "registrazioni". Nota all'art. 29: - Si trascrive il testo dell'art. 62 del D.P.R. n. 795/1948, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 62. - Il Ministro per l'industria e il commercio puo' sottoporre all'esame della commissione, per sentire il suo parere, ogni questione di massima in materia di registrazioni di marchi e di ogni altra questione attinente alla materia. Il presidente della commissione stessa, oltre ai tecnici previsti dall'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, puo' aggregare alla commissione anche dei tecnici aggiunti".

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