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D.P.R. 595/1993

Art. 27 — 1

ELI /it/dpr/1993/12/01/595/art/27parte di D.P.R. 595/1993
Art. 27. 1. Il comma 2 dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, e' sostituito dal seguente: "I componenti la segreteria anzidetta devono essere scelti tra i funzionari dell'Ufficio italiano brevetti e marchi". Nota all'art. 27: - Si trascrive il testo dell'art. 51 del D.P.R. n. 795/1948, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 51. - La commissione dei ricorsi, di cui all'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e' assistita da una segreteria i cui componenti sono nominati con lo stesso decreto di costituzione della commissione, o con decreto a parte. I componenti la segreteria anzidetta devono essere scelti tra i funzionari dell'Ufficio italiano brevetti e marchi".

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