D.P.R. 595/1993
Art. 24 — 1
Art. 24. 1. Nell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, le parole "sul registro dei brevetti" sono sostituite dalle seguenti "sugli attestati originali di registrazione". Nota all'art. 24: - Si trascrive il testo dell'art. 46 del D.P.R. n. 795/1948, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 46. - Sugli attestati originali di registrazione, per ogni trascrizione, si deve indicare: 1) la data di presentazione della domanda, che e' quella della trascrizione; 2) il cognome, nome e domicilio dell'avente causa, o la denominazione e la sede, se trattasi di societa' o di ente morale, nonche' il cognome, nome e domicilio del mandatario, quando vi sia; 3) la natura dei diritti ai quali la trascrizione si riferisce".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera aa)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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