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D.P.R. 595/1993

Art. 22 — 1

ELI /it/dpr/1993/12/01/595/art/22parte di D.P.R. 595/1993
Art. 22. 1. Nel comma 2 dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, le parole "di brevetto" sono sostituite con quelle "di registrazione". 2. Nel comma 3 del citato art. 43 le parole "nel registro dei brevetti" sono sostituite dalle seguenti "negli attestati originali di registrazione", e le parole "nel registro delle domande" sono sostituite dalle seguenti "nelle domande stesse". Nota all'art. 22: - Si trascrive il testo dell'art. 43 del D.P.R. n. 795/1948, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 43. - I rimborsi di tasse, nei casi previsti dal regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, vengono autorizzati dal Ministero dell'industria e del commercio. Essi non si riferiscono alla tassa di domanda, che e' irripetibile. L'autorizzazione ha luogo di ufficio quando le tasse da rimborsare si riferiscono ad una di registrazione definitivamente respinta o ad un ricorso accolto; in ogni altro caso, il rimborso viene effettuato su richieste dell'avente diritto, con istanza su carta bollata prescritta, diretta al Ministero dell'industria e del commercio. I rimborsi debbono essere annotati negli attestati originali di registrazione e, ove si riferiscono a domande ritirate o respinte, nelle domande stesse".

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