Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 595/1993Art. 2
D.P.R. 595/1993

Art. 2 — 1

ELI /it/dpr/1993/12/01/595/art/2parte di D.P.R. 595/1993
Art. 2. 1. Nel comma 1 dell'art. 3, nel comma 2 dell'art. 18, nell'art. 31, nell'art. 39, nell'art. 48, nel comma 1 dell'art. 52, nel comma 3 dell'art. 65, nel comma 2 dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, le parole "Ufficio centrale dei brevetti" sono sostituite con le parole "Ufficio italiano brevetti e marchi". 2. Al punto 3) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, la parola "merci" e' sostituita con la parola "servizi". 3. Il comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, e' sostituito dal seguente: "Una medesima domanda non puo' contenere la richiesta di piu' registrazioni, ne' di una sola registrazione per piu' marchi". Nota all'art. 2: - Si trascrive il testo degli articoli 3, 18, 31, 39, 48, 52, 65 e 68 del D.P.R. n. 795/1948, come modificati dal decreto qui pubblicato: "Art. 3. - La domanda deve contenere: 1) il cognome, il nome, la nazionalita' e il domicilio del richiedente e anche del suo mandatario, se vi sia. Ogni mutamento del domicilio indicato nella domanda deve essere portato a conoscenza dell'Ufficio italiano brevetti e marchi; 2) l'indicazione succinta degli estremi del marchio; 3) l'indicazione del genere dei prodotti o servizi che il marchio e' destinato a contraddistinguere. Una medesima domanda non puo' contenere la richiesta di piu' registrazioni, ne' di una sola registrazione per piu' marchi". "Art. 18. - I documenti di cui ai precedenti articoli 16 e 17 debbono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facolta' di richiedere che la traduzione sia certificata conforme al testo straniero dall'autorita' diplomatica o consolare del Paese in cui il documento fu formato, ovvero da un traduttore ufficiale. I certificati, anch'essi tradotti, rilasciati da direttori o da presidenti degli uffici di Stato facenti parte dell'Unione internazionale per la protezione della proprieta' industriale, sono esenti da legalizzazione e possono essere sostituiti da pubblicazioni ufficiali, munite del timbro o del visto dell'ufficio da cui provengono. Il richiedente risponde della perfetta corrispondenza delle traduzioni anzidette con gli originali. Tutti i documenti esteri e le rispettive traduzioni sono soggetti al bollo, in conformita' delle disposizioni vigenti". "Art. 31. - Il richiedente, su invito dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, deve completare, o rettificare, la domanda o i documenti, qualora sia necessario, per meglio determinare l'ambito della tutela richiesta". "Art. 39. - Sono tuttavia, consentiti i versamenti eseguiti mediante vaglia postale ordinario, o mediante vaglia telegrafico, emesso a favore del Ministero dell'industria e del commercio, Ufficio italiano brevetti e marchi. Il mittente deve curare che i vaglia postali ordinari siano spediti all'ufficio anzidetto raccomandati. Il Ministero dispone la girata dei vaglia ordinari e telegrafici a favore del procuratore del registro di Roma". "Art. 48. - L'Ufficio italiano brevetti e marchi restituisce al richiedente un esemplare della domanda, con la dichiarazione dell'avvenuta trascrizione. Gli atti e le sentenze, presentati per la trascrizione, vengono conservati dall'ufficio stesso". "Art. 52. - I ricorsi, previsti dal regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, debbono essere o depositati presso gli uffici di cui al precedente art. 2, o inviati direttamente, per raccomandata postale, alla segreteria della commissione dei ricorsi presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. All'originale del ricorso devono essere unite tre copie in carta libera, salva tuttavia la facolta' della segreteria della commissione di richiedere agli interessati un numero maggiore di copie". "Art. 65. - L'autorizzazione ad estrarre copia delle domande e delle dichiarazioni di protezione, nonche' degli altri documenti di cui e' consentita la visione al pubblico, a chi ne faccia richiesta su carta bollata prescritta, e' subordinata a quelle cautele che il direttore dell'ufficio riterra' necessarie per evitare ogni guasto o deterioramento dell'esemplare a disposizione del pubblico. Le copie, per le quali si chiede l'autenticazione di conformita' all'esemplare a disposizione del pubblico, devono essere in regola con le tasse di bollo. Il Ministro dell'industria e del commercio puo' tuttavia stabilire che alla copiatura o comunque alla riproduzione, anche fotografica, degli atti e dei documenti anzidetti provveda esclusivamente l'Ufficio italiano brevetti e marchi, previo pagamento dei diritti di segreteria". "Art. 68. - La misura dei diritti previsti dal presente regolamento e' stabilita con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quello per le finanze. Sono determinate, nello stesso modo, le tariffe per i lavori di copiatura e per quelli di riproduzione fotografica ai quali provveda l'Ufficio italiano brevetti e marchi".

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 595/1993 · fonte Normattiva ↗

← Art. 1 Art. 3 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.