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D.P.R. 447/1988

Art. 99 — Estensione al difensore dei diritti dell'imputato

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/99parte di D.P.R. 447/1988
Art. 99. Estensione al difensore dei diritti dell'imputato 1. Al difensore competono le facolta' e i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo. 2. L'imputato puo' togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice.

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