D.P.R. 447/1988
Art. 81 — Esclusione di ufficio della parte civile
Art. 81. Esclusione di ufficio della parte civile 1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza. 2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione e' stata rigettata nella udienza preliminare.
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