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D.P.R. 447/1988

Art. 81 — Esclusione di ufficio della parte civile

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/81parte di D.P.R. 447/1988
Art. 81. Esclusione di ufficio della parte civile 1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza. 2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione e' stata rigettata nella udienza preliminare.

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