D.P.R. 447/1988
Art. 79 — Termine per la costituzione di parte civile
Art. 79. Termine per la costituzione di parte civile 1. La costituzione di parte civile puo' avvenire per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484. 2. Il termine previsto dal comma 1 e' stabilito a pena di decadenza. 3. Se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1, la parte civile non puo' avvalersi della facolta' di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.
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- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 79, commi 1, 2 e 3.
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