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D.P.R. 447/1988

Art. 744 — Limiti dell'esecuzione della condanna all'estero

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/744parte di D.P.R. 447/1988
Art. 744. Limiti dell'esecuzione della condanna all'estero 1. In nessun caso il ministro di grazia e giustizia puo' domandare l'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della liberta' personale se si ha motivo di ritenere che il condannato verra' sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalita', di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.

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