D.P.R. 447/1988
Art. 742 — Poteri del ministro di grazia e giustizia e presupposti dell'esecuzione all'estero
Art. 742. Poteri del ministro di grazia e giustizia e presupposti dell'esecuzione all'estero 1. Nei casi previsti da accordi internazionali o dall'articolo 709 comma 2, il ministro di grazia e giustizia domanda l'esecuzione all'estero delle sentenze penali ovvero vi acconsente quando essa e' richiesta dallo stato estero. 2. L'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della liberta' personale puo' essere domandata o concessa solo se il condannato, reso edotto delle conseguenze, ha liberamente dichiarato di acconsentirvi e l'esecuzione nello stato estero e' idonea a favorire il suo reinserimento sociale. 3. L'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della liberta' personale e' ammissibile, anche se non ricorrono le condizioni previste dal comma 2, quando il condannato si trova nel territorio dello stato richiesto e l'estradizione e' stata negata o non e' comunque possibile.
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