D.P.R. 447/1988
Art. 740 — Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate
Art. 740. Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate 1. La somma ricavata dall'esecuzione della pena pecuniaria e' versata alla cassa delle ammende; e' invece versata allo stato di condanna, a sua richiesta, qualora quest'ultimo stato nelle medesime circostanze provvederebbe al versamento a favore dello Stato italiano. 2. Le cose confiscate sono devolute allo Stato. Esse sono invece devolute, a sua richiesta, allo stato nel quale e' stata pronunciata la sentenza riconosciuta, qualora quest'ultimo stato nelle medesime circostanze provvederebbe alla devoluzione allo Stato italiano.
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