Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 447/1988Art. 740
D.P.R. 447/1988

Art. 740 — Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/740parte di D.P.R. 447/1988
Art. 740. Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate 1. La somma ricavata dall'esecuzione della pena pecuniaria e' versata alla cassa delle ammende; e' invece versata allo stato di condanna, a sua richiesta, qualora quest'ultimo stato nelle medesime circostanze provvederebbe al versamento a favore dello Stato italiano. 2. Le cose confiscate sono devolute allo Stato. Esse sono invece devolute, a sua richiesta, allo stato nel quale e' stata pronunciata la sentenza riconosciuta, qualora quest'ultimo stato nelle medesime circostanze provvederebbe alla devoluzione allo Stato italiano.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 447/1988 · fonte Normattiva ↗

← Art. 739 Art. 741 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.