D.P.R. 447/1988
Art. 729 — Utilizzabilita' degli atti assunti per rogatoria
Art. 729. Utilizzabilita' degli atti assunti per rogatoria 1. Qualora lo stato estero abbia posto condizioni alla utilizzabilita' degli atti richiesti, l'autorita' giudiziaria e' vincolata al rispetto di tali condizioni. 2. Si applica la disposizione dell'articolo 191 comma 2.
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