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D.P.R. 447/1988

Art. 725 — Esecuzione delle rogatorie

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/725parte di D.P.R. 447/1988
Art. 725. Esecuzione delle rogatorie 1. Nell'ordinare l'esecuzione della rogatoria la corte delega uno dei suoi componenti ovvero il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono compiersi. 2. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme di questo codice, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dall'autorita' giudiziaria straniera che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

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