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D.P.R. 447/1988

Art. 712 — Transito

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/712parte di D.P.R. 447/1988
Art. 712. Transito 1. Il transito attraverso il territorio dello Stato di una persona estradata da uno ad altro stato e' autorizzato, su domanda di quest'ultimo, dal ministro di grazia e giustizia, salvo che il transito non comprometta la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. 2. Il transito non puo' essere autorizzato: a) se l'estradizione e' stata concessa per fatti non previsti come reati dalla legge italiana; b) se ricorre taluna delle ipotesi previste dall'articolo 698 comma 1 ovvero l'ipotesi prevista dal comma 2 dello stesso articolo se lo stato richiedente non dia assicurazione che la pena di morte non sia inflitta o, se gia' inflitta, non sara' eseguita; c) se si tratta di un cittadino italiano e la sua estradizione allo stato che ha richiesto il transito non potrebbe essere concessa. 3. Salvo che la persona estradata non abbia consentito al transito con dichiarazione resa davanti all'autorita' giudiziaria dello stato che ha concesso l'estradizione, l'autorizzazione non puo' essere data senza la decisione favorevole della corte di appello. A tal fine il ministro di grazia e giustizia trasmette la domanda e i documenti allegati al procuratore generale presso la corte di appello. La corte procede in camera di consiglio in assenza della persona interessata, applicando le disposizioni previste dall'articolo 704 commi 1 e 2. Si applicano altresi' le disposizioni previste dall'articolo 706 comma 1. La competenza a decidere appartiene in ogni caso alla corte di appello di Roma. 4. L'autorizzazione non e' richiesta quando il transito avviene per via aerea e non e' previsto lo scalo nel territorio dello Stato. Tuttavia, se lo scalo si verifica, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti e quelle della sezione II del presente capo.

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