D.P.R. 447/1988
Art. 702 — Intervento dello stato richiedente
Art. 702. Intervento dello stato richiedente 1. A condizione di reciprocita', lo stato richiedente ha la facolta' di intervenire nel procedimento davanti alla corte di appello e alla corte di cassazione facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio davanti all'autorita' giudiziaria italiana.
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